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Ordinanza — n. 51356/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to specific arguments regarding recidivism being logically incoherent and irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51356/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by KTAIBI KAMAL inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing for the non-application of recidivism rules. The court rejected these claims because the appellant's arguments lacked logical coherence and failed to engage with the specific reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific but logically incoherent and fail to substantively confront the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism non-application logical incoherence Article 337 Penal Code Court of Cassazione recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KTAIBI KAMAL nato il 17/09/1982 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25532/23 KTAIBI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla mancata disapplicazione della recidiva sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11