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Ordinanza — n. 51355/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51355/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for repeated offenses, claiming violations of law and excessive sentencing. The court rejected these claims because the arguments were generic, merely repeated from the lower court's appeal, and failed to specifically address the judges' factual findings or legal balancing criteria.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic arguments reproducing the appeal act without engaging with the specific judicial evaluations result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity repetitive offenses procedural costs sanzione sostitutiva motivi di cassazione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 385 cod. pen
25520/23 Passaretti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARETTI DOMENICO nato a CARINOLA il 15/05/1955 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 25520/23 Passaretti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che gli allontanamenti sono stati ripetitivi e adeguatamente verificati; che il secondo e il terzo motivo, relativi all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generici, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche con riguardo al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la ritenuta recidiva in termini di bilanciamento e con i criteri adottati per stabilire l'aumento per la continuazione (v. in particolare pag. 5-6); che l'ultimo motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena con una sanzione sostitutiva, è manifestamente infondato in relazione alla data della sentenza impugnata (20 dicembre 2022, allorché non era ancora in vigore il d.lgs. 150/2022);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis