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Ordinanza — n. 51354/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appeal lacks specificity and merely repeats first-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51354/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tabit Abdelkadar inadmissible for failing to meet procedural specificity requirements. The appellant challenged a first-instance conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing that the denial of a psychiatric expert examination was unjustified. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already addressed in the lower court's decision without providing new, distinct legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce the arguments already examined and decided upon in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments Article 337 penal code psychiatric expert examination Court of Cassazione procedural requirements perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABIT ABDELKADAR (CUI 05BS9D9) nato il 30/04/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25517/23 TABIT OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria allo scopo di effettuare una perizia psichiatrica, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nella mera riproposizione dei medesimi rilievi (v. in particolare pag. 3, ove si rimarca che la produzione dei certificati medici avvenuta in primo grado - dove la perizia non era stata richiesta - è risultata idonea a comprovare lo stato di salute dell'imputato, né sono emerse evidenze tali da far ritenere scemata la sua capacità al momento dei fatti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il