Cassation court dismisses appeals against conviction for assault, citing improper re-evaluation of evidence and lack of prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Koci Davide and Qeta Dritan inadmissible regarding their conviction for assault under Article 337 of the Penal Code. The appellants argued for a different factual reconstruction and claimed the defense of legitimate self-defense, but the court found these arguments constituted an impermissible re-evaluation of evidence already scrutinized by the Court of Appeal. Furthermore, the claim of prescription was rejected as unfounded because the six-month limitation period had not expired by the date of the appellate judgment, which included 64 days of suspension due to the pandemic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging a conviction based on a non-consented re-evaluation of evidence or alleging prescription that has not yet matured are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KOCI DAVIDE nato a TORINO il 26/08/1991 QETA DRITAN nato il 08/03/1988 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25512/23 Koci + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso (attinenti alla affermazione di responsabilità e all'asserita sussistenza della legittima difesa) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che il terzo motivo, con cui si afferma l'intervenuta prescrizione f è manifestamente infondato, in quanto alla data della pronuncia di appello (24 febbraio 2023) la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi 64 giorni di sospensione per Covid (reato commesso in data 26 giugno 2015, termine quindi scadente il 28 febbraio 2023); rilevato inoltre che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così