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Ordinanza — n. 51351/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive penalty due to lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51351/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the penalty was excessive because generic mitigating circumstances were not granted, while the lower court found no positive elements to support their application. The court rejected this claim as it failed to provide a specific argumentation regarding the absence of such elements.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the severity of a penalty must be substantiated with specific arguments; a mere assertion of non-granted mitigating circumstances without addressing the court's reasoning on the lack of positive elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances excessive penalty appeal inadmissible appeal Art. 337 criminal code procedural costs order pena pecuniaria non riscuotibile restituzione dei sussidi statali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISERO' MARIO nato a ARONA il 13/05/1969 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;

f) N. 25501/23 DisERò OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, relativo all'eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire l'applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1