Criminal appeal dismissed for generic grounds and lack of specific legal arguments under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alamia Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal of Turin without new factual or legal scrutiny. Similarly, the second ground regarding non-punishment under Article 131-bis of the Criminal Code was dismissed for being too vague and failing to provide specific reasons supporting the claim. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic assertions or merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing specific legal or factual grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMIA ANTONINO nato a PALERMO il 10/07/1986 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25482/23 AtAmia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 -bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le "conclusioni scritte" in data 25 ottobre 2023, con cui si ribadiscono i motivi proposti insistendo per il loro accoglimento; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso - attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. -, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5, ove si sottolinea la pluralità delle violazioni alle prescrizioni dell'autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec