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Ordinanza — n. 51348/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Gabriele Felletti inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground of appeal regarding mental capacity was rejected as it merely repeated arguments already properly evaluated by the lower court. The second ground concerning a specific justification cause was deemed inadmissible because it was not previously raised as an appeal reason, violating the procedural requirement of Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground of justification is not deduced as a specific reason for appeal in the appeal act, as required by law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to deduce grounds procedural requirement appeal mental capacity defense justification cause omission dipendenza da alcol dipendenza dall'assistenza sociale incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 337 cod. pen.
d.lgs. n. 288/1944
4 d.lgs. n. 288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 4 d.lgs. n. 288/1944
Ritenuto che la seconda censura attinente alla rilevanza putativa della causa di giustificazione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLETTI GABRIELE nato a TORINO il 17/05/1966 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; i N. 25467/23 FELLErn OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla dedotta incapacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, richiamando le risultanze dibattimentali, le scelte effettuate e altresì la revoca dell'amministrazione di sostegno, osservando altresì che lo stato di frequente ubriachezza in cui il soggetto versa non ha incidenza sulla capacità;

Ritenuto che la seconda censura attinente alla rilevanza putativa della causa di giustificazione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis