Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and failing to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Tumbarello Paolo inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree, arguing that the court failed to examine a specific ground for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was formulated too generally, lacking the specific legal reasons or factual data required by law to support such censure in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be specific and cannot be dismissed if it merely asserts a generic failure to examine a ground for acquittal without citing the precise legal or factual reasons supporting the censure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMBARELLO PAOLO nato a TORINO il 21/05/1991 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25459/23 TUMBARELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1