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Ordinanza — n. 51346/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being specific and failing to deduce recidivism grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the non-application of recidivism, but the court found the recidivism argument was not properly deduced in the appeal act. Consequently, the appeal was rejected because the specific ground regarding recidivism violated procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Criminal appeals must specifically deduce all grounds for review, including recidivism, under penalty of inadmissibility if omitted from the appeal act.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility recidivism deduction requirement generic mitigating circumstances procedural defect inadmissibility Court of Cassazione ruling recidiva motivi di cassazione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto che la censura attinente alla mancata disapplicazione della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENKACEM MOHAMED ALI' nato il 20/02/1985 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25457/23 BENKACEM OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, attinente alla negata concessione delle attenuanti generiche/, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5);

Ritenuto che la censura attinente alla mancata disapplicazione della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla affermazione di responsabilità e sulla negata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i