Italian Court dismisses appeal as generic and factually unsupported regarding drug crime language issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored insufficient Italian language knowledge for a drug offense, but the court found this complaint generic and noted the defense had used the same imputant's statements to justify the escape. Furthermore, the court rejected the second ground as mere factual complaints attempting to reinterpret evidence without engaging with the detailed analytical argumentation presented by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals must be specific and factually grounded, rejecting generic complaints about language proficiency or attempts to re-interpret evidence without engaging with the trial court's detailed reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIHMI SAAD nato il 04/02/1998 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25393/23 DRIHMI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso sono generiche, nella parte in cui il ricorrente si duole che la Corte non abbia tenuto conto della insufficiente conoscenza della lingua italiana per il reato in materia di stupefacenti, a fronte dell'utilizzazione da parte della Difesa delle dichiarazioni provenienti dal medesimo imputato per giustificare la condotta di evasione, oggetto dello stesso procedimento (pag. 7);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso contiene mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec