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Ordinanza — n. 51343/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural prescription due to defense delay caused by adjournment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the proceedings were prescribed due to a 105-day suspension of the trial. The appellant argued that adjournments granted to the defense counsel for consultations should have paused the prescription period, but the court found this argument unsupported by the specific circumstances. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for the crime of perjury and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: The suspension of the trial period for prescription purposes does not automatically apply to adjournments granted upon defense request unless specific conditions regarding impediment or evidence gathering are met.

Parole chiave

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criminal procedure prescription period trial adjournment defense counsel perjury conviction Cassation appeal procedural costs denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 158 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAKIR NOUREDDINE nato il 26/03/1972 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N43549(23 NAKIR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto al primo motivo di ricorso - con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione prima del pronunciamento della Corte di appello - che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861);

Considerato che ciò è accaduto nel caso di specie ove il rinvio era stato concesso, su richiesta del difensore, per consentirgli di conferire con il proprio assistito, dovendo quindi computarsi i 105 giorni di sospensione del dibattimento, da cui deriva il mancato compimento del termine prescrizionale; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo aller451configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec