Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51340/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating factors already granted in first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Oliveri inadmissible regarding the non-application of generic mitigating circumstances. The lower court had already granted these mitigating factors in their maximum extent during the first instance trial. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; When generic mitigating circumstances have already been granted in the maximum extent at the first instance, an appeal claiming their non-application is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances first instance judgment manifestly unfounded appeal Corte di Cassazione procedural inadmissibility attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
25302/23 OLIVERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/07/1998 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25302/23 OLIVERI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo è manifestamente infondato perché afferente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in realtà già concesse nella massima estensione fin dal primo grado di giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/