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Ordinanza — n. 51338/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51338/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51338/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25293/23 DE SIMONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'elevatissimo numero di dosi medie ricavabili (oltre 20.000), incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive (v. pag. 5, 6);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 51338/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 25293/23 DE SIMONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'elevatissimo numero di dosi medie ricavabili (oltre 20.000), incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive (v. pag. 5, 6);

Parole chiave

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restrizioni quantitative precedenti penali rilevanti imputazione per reati di stupefacenti limite legale massimo altri capi d'accusa raggiungimento del valore soglia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25293/23 DE SIMONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'elevatissimo numero di dosi medie ricavabili (oltre 20.000), incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive (v. pag. 5, 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i