Italian Court dismisses appeal as generic grievances merely repeat lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Nadali's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Nadali argued for a violation of law regarding the imputability of the defendant, but the court found his complaints were generic and merely reproduced arguments already made in the appellate act. Consequently, the court ruled that the grievances did not sufficiently confront the lower court's linear and legally sound reasoning regarding the negative electronic bracelet control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic grievances merely reproducing appellate arguments are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADALI GIOVANNI nato a SASSARI il 14/07/1964 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 25224/23 Nadali OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso - attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove ha rappresentato che il controllo, risultato negativo, era stato attuato a seguito di allarme lanciato dal braccialetto elettronico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10