Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unsupported alternative sentencing claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for a crime under Article 388 of the Penal Code and the refusal to apply alternative measures to detention. The court rejected these arguments as mere factual complaints lacking legal basis and unsupported by the negative prognosis cited in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or unsupported requests for alternative sentencing measures are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRI FABRIZIO nato il 04/04/1957 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 25218/23 ALESSANDRI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto inoltre quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la negata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, secondo quanto previsto dalla riforma di cui al d.lgs. 150/22, che esso è parimenti manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pag. 6, là dove si fa riferimento alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis