Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural distinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mazzocca and Puglia inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a change to home detention but failed to provide new specific arguments, merely repeating those already rejected at the appellate level. The court ruled that the lower court properly distinguished between the substantive sentencing phase and the separate procedural phase regarding bail substitution, rendering the appeals void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 58, comma 1, ultimo periodo, I. 689/1981; Art. 89 D.P.R. 309/1990: Appeals must contain specific, new arguments distinct from those already examined; mere repetition of rejected grounds or confusion between substantive sentencing and separate bail substitution procedures renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZOCCA SEBASTIANO nato a CATANIA il 15/11/1994 PUGLIA MARCO nato a CATANIA il 29/11/1989 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36239/2023 Rilevato che gli imputati Sebastiano Mazzocca e Marco Puglia ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania — emessa ex art. 599-bis cod, proc. pen. — che ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato;
Rilevato che i motivi dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva ex Digs. n.150/2022 - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dei ricorsi.
La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente motivato come le modalità del fatto e la personalità dei rei evidenziata dai dati del casellario, che dimostrano che le precedenti condanne non hanno sortito nessun effetto rieducativo, ragione per cui ha concluso negativamente lo scrutinio che è demandato al Giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, I. 689 del 1981. Considerato, quanto alla doglianza del Mazzocca circa l'inconciliabilità della statuizione con quella attuata in merito alla sua posizione cautelare, che si tratta di piani e ambiti diversi, anche tenuto conto della circostanza che la sostituzione della misura cautelare è avvenuta ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309 del 1990;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre