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Ordinanza — n. 51149/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming unenforced plea bargain sentence substitution due to prosecutor disagreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible regarding their claim that the prosecutor failed to agree to a specific alternative sentence during their plea bargain. Although the defendants initially requested a specific non-custodial measure, the prosecutor disagreed at the hearing, leading the defendants to submit a new plea agreement that did not explicitly include the alternative sentence. The court ruled that since the alternative sentence was not part of the renewed agreement accepted by the prosecutor, the defendants cannot complain about its non-application.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1; Art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen.: The substitution of the penalty must be included in the agreement between the prosecutor and the accused; if not expressly agreed upon in the renewed terms, the accused cannot claim violation of law regarding its non-application.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain alternative sentence prosecutor agreement penal substitution inadmissible appeal criminal procedure Cassazione misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 1 cod. proc. pen.
284978), come si ricava dal testo dell'art. 444, comma 1 e da quello dell'art.
Art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen.
444, comma 1 e da quello dell'art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen., donde gli imputati non si possono dolere della mancata sostituzione siccome non rientrante nei nuovi accordi raggiunti;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VILLA AMEDEO nato a CATANIA il 02/05/1992 LEOCATA LUCIANO nato a CATANIA il 09/12/1985 LEOCATA IVAN nato a CATANIA il 22/09/1992 STABILE ANGELO ALFIO nato a CATANIA il 10/05/1971 avverso la sentenza del 26/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avvis9 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOFIRELLI; RG 36174/2023 Rilevato che gli imputati Amedeo Villa, Ivan Leocata, Luciano Leocata e Angelo Alfio Stabile ricorrono avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di patteggiamento per i reati di furto in abitazione pluriaggravato e tentato furto in abitazione pluriaggravato;

Rilevato che i motivi dei ricorsi - con cui i ricorrenti Amedeo Villa, Ivan Leocata, Luciano Leocata e Angelo Alfio Stabile lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata statuizione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare cui i medesimi sostengono di aver subordinato il consenso al patteggiamento - sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che, nelle istanze formulate per iscritto prima dell'udienza, gli imputati hanno espressamente indicato la pena sostitutiva da applicare, ma — all'udienza del 19 luglio 2023 — tali istanze non hanno incontrato il consenso del pubblico ministero;

Considerato che gli imputati hanno formulato, quindi, a quell'udienza e a quella successiva del 26 luglio 2023, altre e diverse istanze di pat:teggiamento, questa volta condivise dal pubblico ministero, ma senza che risulti a verbale che l'accordo abbia riguardato anche la sostituzione della pena finale con una pena sostitutiva; Considerato che la sostituzione della pena deve rientrare nell'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato (Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978), come si ricava dal testo dell'art. 444, comma 1 e da quello dell'art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen., donde gli imputati non si possono dolere della mancata sostituzione siccome non rientrante nei nuovi accordi raggiunti;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dice