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Ordinanza — n. 51147/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for evasion and false declarations due to generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51147/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for insufficient reasoning regarding sentencing and the non-application of leniency clauses, but the court found these arguments generic, repetitive, or legally precluded. Consequently, the court upheld the lower court's decision because the appeals failed to meet specific requirements for admissibility and substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: Appeals must be specific and arguable; generic complaints or precluded arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds insufficient reasoning leniency clauses evasion of detention facoltà di astenersi dal testimoniare motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
art. 131 bis cod.pen
art. 62 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 25991/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for challenging generic mitigating circumstances due to lack of legal standing in final review.
Ordinanza — n. 6034/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of relevance to the contested judgment's reasoning.
Ordinanza — n. 15103/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension due to generic grounds and procedural inadmissibility. The court rejects the request for suspension of the penalty, finding the appeal's arguments generic and the claim of crime extinction inadmissible because the prescription period expired after the appellate judgment. Consequently, the appeal is declared inadmissible, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces established case law limiting the effect of prescription on conditional sentence suspension to pecuniary penalties or substitute sanctions, while detentive penalties must still be considered for subsequent benefit eligibility. Furthermore, the court notes that the appellant's argument regarding the extinction of the crime by prescription is procedurally barred, as the prescription period matured after the appellate decision was pronounced, rendering it impossible to raise or consider ex officio under the relevant criminal procedure code. The final ruling upholds the lower court's judgment against the appellant, who must bear the financial consequences of the unsuccessful legal challenge. This case clarifies the procedural and substantive boundaries for challenging conditional sentence suspensions and the timing of prescription arguments in criminal appeals. The court emphasizes strict adherence to procedural timelines and the specific rules governing the reiteration of conditional suspensions based on the type of penalty originally imposed. Ultimately, the decision serves as a reminder of the limited scope for challenging such judgments when the underlying arguments fail to meet the required legal standards or are raised too late in the proceedings.
Ordinanza — n. 18478/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic sentencing mitigation arguments.
Ordinanza — n. 20554/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible generic grounds and lack of specific factual arguments.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATUZZO MIRKO nato a PALERMO il 26/05/1995 ZITO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/2000 DI LIBERTO GABRIELE nato a PALERMO il 26/12/1997 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 30569/2023 Rilevato che gli imputati Mirko Amatuzzo, Giuseppe Zito e Gabriele Di Liberto ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di evasione nei confronti di tutti gli imputati e per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri nei confronti del solo imputato Gabriele Di Liberto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente Mirko Amatuzzi lamenta vizio di motivazione quanto alla insufficiente motivazione della sentenza emessa della Corte di Appello - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il primo motivo del ricorso di Giuseppe Zito - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente motivato circa la specifica gravità del fatto (data, oltre che dalla elusione dell'autorizzazione ottenuta per partecipare al processo a proprio carico, anche dal contatto con all:ri soggetti pregiudicati), in sé ostativq, all'applicazione dell'istituto di favore, e il ricorso non fa altro che formulare generici enunciati censori; Rilevato che il secondo motivo del ricorso di Giuseppe Zito- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che l'unico motivo di Gabriele Di Liberto — con cui lamenta violazione di legge quanto all'inquadramento del fatto accertato nella violazione prevista dall'art.385 cod.pen. - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; rilevato, in particolare, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato, data dalla divergenza del contegno dell'imputato rispetto ai limiti fissati nell'autorizzazione, che segnava il codice di comportamento da tenere nell'arco di tempo in cui era consentito derogare al regime detentivo, oltre il quale la condotta, non rientrando, appunto, nell'ambito di quella autorizzata, costituiva una violazione degli obblighi legati alla misura applicata;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così