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Ordinanza — n. 51142/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of grounds; court upheld sentence as adequate without needing detailed justification below median.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefania Arena inadmissible, dismissing her complaint regarding the lack of detailed reasoning for the sentence. The appellant argued that the court failed to justify the penalty within statutory minimums, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the principle that when a sentence falls below the median, only a reference to the adequacy criterion is required, rendering a strengthened motivation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When a penalty is imposed below the median, a strengthened motivation is not required, and it suffices to refer to the adequacy criterion implicit in Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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appeal inadmissibility penalty motivation statutory minimums adequacy criterion below median sentence criminal procedure Cassazione ruling modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri
265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA STEFANIA natcka GENOVA il 16/04/1989 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25910/2023 Rilevato che l'imputata Stefania Arena ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di atti persecutori; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato contenimento della sanzione entro i minimi edittali - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono lmpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.