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Ordinanza — n. 51141/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for material falsity due to manifestly unfounded arguments and inadmissible complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marius Iordanescu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for material falsity, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding circumstantial evidence and the application of procedural articles. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly evaluated the evidence and that the appellant's arguments merely sought a re-evaluation of the merits rather than addressing legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the complaint concerns the motivation of the decision in a manner that does not meet the requirements for admissibility under the relevant procedural articles.

Parole chiave

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material falsity conviction inadmissible appeal manifestly unfounded grounds circumstantial evidence evaluation procedural violation complaint false indicazioni su attività commerciali falsità ideologica in documenti conformità al regolamento Dublino

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge per errata applicazione dell'art. 533 cod.proc.pen.
Art. 175 c.p.p.
art. 533 cod.proc.pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge per errata applicazione dell'art. 533 cod.proc.pen.
art. 175 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORDANESCU MARIUS nato il 22/12/1979 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25886/2023 Rilevato che l'imputato Marius Iordanescu ricorre avverso la senterza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alle doglianze contenute nei motivi di appello e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova basata solo su indizi - è manifestamente infondato giacché tenta di contrastare il ragionamento della Corte territoriale ancorché esso sia stato formulato in termini non manifestamente illogici, ritenendo raggiunta la necessaria convergenza, gravità e univocità degli indizi sulla scorta sia della provenienza del documento dalla mail della impresa di cui l'imputato è legale rappresentante, sia — e soprattutto — cel criterio del cui prodest, spiegando che l'invio del falso DURC era essenziale per ottenere il pagamento delle spettanze maturate dalla "Lyon quality ristrutturazioni s.r.i.s." per i lavori svolti in subappalto, valorizzando anche — solo come sostegno ancillare al giudizio indiziario — la mancanza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato che potessero scardinare il dato acquisito;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge per errata applicazione dell'art. 533 cod.proc.pen. - è inammissibile perché cela una denunzia concernente la motivazione del provvedimento impugnato che incontra gli stessi limiti di cui al motivo precedente; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio di legge della non menzione di cui all'art. 175 cod.proc.pen. - è manifestamente infondato perché la Corte di appello ben poteva, in ordine al motivo di appello devoluto, integrare la motivazione del Giudice di prime cure e, comunque, la motivazione in ordine alla carenza dei presupposti per la concessione del beneficio è corretta e quella del ricorrente non è altro che la sollecitazione ad una rivisitazione del giudizio di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dic