Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds in the appellate brief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Matteo Guerra inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of procedural rules regarding false ideological acts, but the Court found the first ground uncited in the appellate brief and the second ground too generic. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the legal grounds are not specifically deduced in the appellate brief or if the arguments are generic and lack correlation with the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specific grounds requirement generic arguments rejection appellate brief defects procedural time limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali termine di revisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
445/2000 - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
Silvio Tolesino, per il ricorrente, ha depositato una memoria il 29 novembre 2023, quindi senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen., memoria che, peraltro, non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate;
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art.
Art. 47 D.P.R. 445/2000
445/2000 in relazione all'art. 47 e 38 del D.P.R.
Art. 38 D.P.R. 445/2000
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronuncia di non doversi procedere ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 611 cod. proc. pen
Silvio Tolesino, per il ricorrente, ha depositato una memoria il 29 novembre 2023, quindi senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen., memoria che, peraltro, non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate;
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
445/2000 - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA MATTEO nato a MANFREDONIA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25881/2023 Rilevato che l'imputato Matteo Guerra ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Preso atto che l'Avv. Silvio Tolesino, per il ricorrente, ha depositato una memoria il 29 novembre 2023, quindi senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen., memoria che, peraltro, non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.,; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla jrnancataiviolazione del canone di giudizio "al di là di ogii ragionevole dubbio" e travisamento della prova - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a meni:e dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronuncia di non doversi procedere ex art. 129 cod.proc.pen. per intervenuta prescrizione - è infondato in quanto la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello, il 6 giugno 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembr