Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51139/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing reduction and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Lubian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lubian challenged a partial reform of his fraud and documentary bankruptcy conviction, arguing the lower court failed to properly address sentencing reduction and general mitigating circumstances. The court rejected this claim because the appeal reason was too generic and the lower court's decision was sufficiently motivated without needing to consider every single favorable element.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds cited are generic or manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided a reasoned decision that addresses the decisive elements without requiring an exhaustive listing of all favorable or unfavorable factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing reduction denial general mitigating circumstances Corte di Cassazione manifestly unfounded procedural defect attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBIAN ALESSANDRO nato a MAGENTA il 03/05/1975 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25844/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Lubian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di riduzione della pena e di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 20 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Considerato che il medesimo motivo di ricorso è del tutto generico in ordine alle ragioni della predicata incongruità del trattamento sanzionatorio, peraltro non particolarmente discosto dal minimo edittale Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023