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Ordinanza — n. 51138/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Manni's appeal against his conviction for fraudulent bankruptcy inadmissible. The appellant failed to provide specific arguments linking his grievances to the lower court's reasoning, instead offering generic criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Cassation appeals are inadmissible when grounds are generic and lack a specific correlation with the reasons underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds correlation requirement fraudulent bankruptcy procedural law sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNI MATTEO nato a CUGGIONO il 16/10/1984 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25829/2023 Rilevato che l'imputato Matteo Manni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza di condanna per i reati di cui ai capi A) e D) di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità circa i reati di bancarotta patrimoniale e documentale - è indeducibile perché fatto di considerazioni generiche e prive di qualsiasi confronto con le argomentazioni della Corte di appello, che ha adeguatamente spiegato come, dalle risultanze istruttorie, sia derivata la prova dell'addebito mosso all'imputato, argomentazioni che il ricorrente non avversa specificamente, percorrendo una propria direttrice censoria;

Rilevato altresì che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art.581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecaTiente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena inflitta - è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 d