Italian Court dismisses appeal claiming lack of self-defense and prescription due to procedural bars.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Distefano's appeal inadmissible regarding claims of self-defense and prescription. Distefano argued the lower court failed to apply self-defense and that the crime had expired, but the Court ruled these arguments were procedurally barred or factually unsupported. The decision emphasized that appellate courts cannot re-evaluate factual evidence or grant new merit judgments, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: Appeals against first-instance judgments are inadmissible if they seek a re-evaluation of factual evidence or a new assessment of merit, as such powers belong exclusively to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTEFANO GIUSEPPE nato a PATERNO' il 17/09/1981 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25765/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Distefano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Paternò di condanna per il reato di lesione personale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della esimente della legittima difesa - è indeducibile perché a) il vizio di motivazione non può più essere denunziato dati gli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace, ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;
b) il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito a dispetto del fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato - è infondato in quanto la prescrizione maturerà non prima del 21/02/2025 più le eventuali sospensioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembr