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Ordinanza — n. 51136/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific reasoning linking the appeal to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense under Article 496 of the Penal Code, but the Court found this argument too abstract. The decision was rejected because the appeal lacked a specific connection to the factual reasoning of the contested judgment, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 496 cod. pen.: Cassation appeals must be specific and directly linked to the reasoning of the contested decision; generic theoretical arguments without factual correlation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation specific reasoning procedural defect cassation appeal spese di difesa inganno sull'identità falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
- è aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 496 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
art. 496 cod.pen
art. 581 cod. proc. pen
- è aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEROVIC FIKRETA nato il 05/10/1987 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25753/2023 Rilevato che l'imputata Fikreta Omerovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 496 cod.pen. - è aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Il ricorso, infatti, è del tutto generico, risolvendosi in una riflessione di matrice puramente teorica sui rapporti tra le fattispecie cli cui agli artt. 495 e 496 cod. pen. e non contrastando il ragionamento in fatto che ha condotto la Corte di merito a valutare correttamerte la qualificazione del fatto come attuata dal pubblico ministero e dal Giudice di prime cure. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023