Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to challenge factual core or show manifest illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zouhair Lahlimi inadmissible regarding his conviction for serious personal injury. The appellant argued for an aggravating circumstance based on permanent jaw weakness and requested home detention, but the court found these arguments factually uncontestable and the sentencing prognosis legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 58 I. 689 c.p.: An appeal is inadmissible if it relies on factual arguments that do not contest the core of the defense or fails to demonstrate a manifest illogicality in the lower court's reasoning regarding sentencing prognosis.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLIMI ZOUHAIR nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 10/11/2000 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25592/2023 Rilevato che l'imputato Zouhair Lahlimi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di condanna per il reato di lesione personale grave; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione - è indeducibile perché fondato su argomentazioni in fatto, che finiscono per non contestare il fulcro delle argomentazioni difensive, vale a dire che l'azione dell'imputato aveva compromesso — anche — la funzionalità dell'apparato masticatorio della vittima, compromissione rispetto alla quale il ragionamento circa le necessità di sostituzione della corona e dell'impianto nel corso della vita della persona offesa non ha alcun rilievo perché ciò che conta è che vi sia stata la necessità di tale intervento;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva - è indeducibile perché non coglie dati di manifesta illogicità motivazionale nella prognosi legittimamente svolta dalla Corte di merito ex art. 58 I. 689 del 1981; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023