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Ordinanza — n. 51131/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific reasoning linking evidence to distinct facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred by conflating evidence regarding different dates and locations, yet the lower court had already addressed this objection by treating the evidence as confirming a repetitive pattern rather than specific facts. The Court rejected this because the appeal failed to explicitly articulate the specific reasoning required to criticize the lower court's decision under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they lack a specific correlation with the reasons underlying the contested decision, as the appellant must explicitly demonstrate how the lower court's reasoning was flawed rather than merely stating a general grievance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific reasoning correlation with contested decision Article 581 Code of Criminal Procedure repetitive pattern evidence convergence of proof court costs and fine censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Considerato, dunque, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Considerato, dunque, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI NUNZIO nato a NASO il 25/05/1952 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25579/2023 Rilevato che l'imputato Nunzio Ruggieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti di condanna per il reato di minaccia; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'erronea convergenza della prova su fatti accaduti in data e luogo diversi - è aspecifico in quanto la Corte di appello ha esaminato e superato l'obiezione difensiva, valorizzando le dichiarazioni di Cono Ruggieri come confermative di un atteggiamento ripetitivo del prevenuto (e non già come riscontro specifico alle accuse concernenti l'episodio sub iudice) e, tuttavia, rilevando come vi fossero altre fonti testimoniali che confe-mavano il narrato della persona offesa quanto al fatto per cui è processo;

Considerato, dunque, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre