Sentenza — n. 51128/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che l'imputato Emanuele Bagnati ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato di condanna per il reato di concorso nel reato falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 51128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 06 dicembre 2023.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGNATI EMANUELE nato a TORRE DEL GRECO il 22/12/1984 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25528/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che l'imputato Emanuele Bagnati ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato di condanna per il reato di concorso nel reato falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
2. Letta la memoria tempestivamente depositata dall'Avv. Antonino Denaro, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
3. Rilevato che, avverso la sentenza, ricorre l'imputato, proponendo un unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione quanto alla sua penale responsabilità;
4. Considerato che, effettivamente, come denunziato nel ricorso, le doglianze formulate nell'atto di appello non risultano esaustivamente affrontate (in particolare, non vi è motivazione su alcune intercettazioni in cui il ricorrente commenta le rassicurazioni ricevute dal Papa), sicché non può dirsi che la censura motivazionale mossa dal ricorrente sia manifestamente infondata, dal che consegue la necessità di prendere atto del decorso del termine prescrizionale massimo del reato per cui si procede;A3 6 5. Considerato, infatti, che tale termine va individuato in dodici anni e sei mesi, cui vanno aggiunti 102 giorni di sospensione per il rinvio dall'8 luglio 2013 al 18 ottobre 2013 per astensione difensori;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 06 dicembre 2023.