Ordinanza — n. 51127/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARABELLA PIETRO CARLO DAVID nato a PIETRASANTA il 09/08/1972 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25480/2023 Rilevato che l'imputato Pietro Carlo David Tarabella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca di condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete Falsificate; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 51127/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARABELLA PIETRO CARLO DAVID nato a PIETRASANTA il 09/08/1972 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25480/2023 Rilevato che l'imputato Pietro Carlo David Tarabella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca di condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete Falsificate; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.