Ordinanza — n. 51123/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONIO nato a NARDO' il 15/05/1985 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25390/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Rizzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato, per l'odierno ricorrente, la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di lesioni e per la contravvenzione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. 110/75; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto- ed il secondo motivo del ricorso- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e del teste- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 51123/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONIO nato a NARDO' il 15/05/1985 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25390/2023 Rilevato che l'imputato Antonio Rizzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato, per l'odierno ricorrente, la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di lesioni e per la contravvenzione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. 110/75; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto- ed il secondo motivo del ricorso- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e del teste- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.