Criminal appeal dismissed for excessive sentencing claim; penalty at statutory minimum with mitigating circumstances justified.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dibo Modi inadmissible regarding excessive sentencing. The appellant argued for a strengthened motivation due to the penalty's severity, but the court found the sentence was at the statutory minimum with generic mitigating circumstances prevailing. Consequently, the court ruled that a strengthened motivation is only required when the penalty significantly deviates from the minimum, making the lower sentence legally sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; A strengthened motivation is mandatory only when the imposed penalty significantly deviates from the statutory minimum; otherwise, a reference to the adequacy criterion under Art. 133 cod. pen. suffices for penalties below the average.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBO MODI nato il 06/08/1994 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25342/2023 Rilevato che l'imputato Modi Dibo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di cui all'art.495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che è stata irrogata una pena attestata nel minimo, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.