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Ordinanza — n. 51119/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as penalty calculation for continued crimes was legally correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicolò Terrasi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Terrasi challenged the appellate court's decision to continue crimes and recalculate the total sentence based on prior convictions. The court found the original penalty determination correct, noting that the cumulative sentence of five years and eight months properly accounted for all aggravating circumstances and the specific penalty for stalking.

Regesto Legislator

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Art. 612-bis c.p.; Art. 61 c.p.: The court established that when a prior judgment has already determined the penalty including all aggravating circumstances, the subsequent determination of a continued crime must simply add the specific penalty for the new offense to the existing total without re-evaluating the base sentence.

Parole chiave

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continuation of crimes stalking offense penalty calculation aggravating circumstances Court of Cassazione inadmissible appeal cumulative sentences sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 612-bis c.p.
Art. 61 c.p.
art. 612-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI NICOLO' nato a SAN GIUSEPPE JATO il 10/11/1969 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25297/2023 Rilevato che l'imputato Nicolò Terrasi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 zo2.2. maggio eTS12 ed ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con sentenza n. 1796/2022 della Corte di appello di Palermo e il reato di atti persecutori giudicato con la sentenza impugnata, rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni cinque e mesi otto reclusione, di cui anni due e mesi due di reclusione quale aumento per continuazione;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena- è manifestamente infondato poiché la pena è stata correttamente individuata in anni cinque e mesi otto di reclusione dal momento che la sentenza n. 1796/2022 della Corte di appello di Palermo aveva inflitto la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ai quali si aggiungono anni due e mesi due di reclusione per il reato di atti persecutori giudicato con sentenza impugnata, donde la pena risulta complessivamente di anni cinque e mesi otto di reclusione;

Considerato, in particolare, che: - la continuazione è stata riconosciuta tra il reato per cui si procede e tutti quelli oggetto della sentenza già definitiva (nell'ambito dei quali è stata individuata come più grave la tentata estorsione di cui al capo b), - la pena inflitta con quest'ultimo provvedimento era stata determinata considerati gli aumenti per tutte le aggravanti contestate al capo b) e poi per la continuazione, sia quella interna, sia quella con il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. oggetto di quel procedimento, - per lo stalking ulteriore oggetto di questo procedimento, è stata individuata la pena di due anni e due mesi di reclusione; - il cumulo delle pene è stato correttamente determinato nella misura individuata nella sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eun) tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicemb