Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51117/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription defense in first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51117/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppina Losca inadmissible regarding the defense of prescription. The appellant argued that the crime of assault and threat was extinguished by prescription before the appellate court's ruling, but the court found the defense was not raised in the first instance. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The failure to raise the defense of prescription in the first instance judgment renders a subsequent appeal on this ground inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription defense timing first instance omission manifestly unfounded appeal court costs and fine termine di sospensione sospensione condizionale della pena proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 59 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOSCA GIUSEPPINA nato a APRILIA il 15/11/1956 avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25236/2023 Rilevato che l'imputata Giuseppina losca ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il reato di lesioni e minaccia; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in tesi maturata il 5 gennaio 2023, antecedentemente alla pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - è manifestamente infondato perché consideratoil periodo di sospensione del termine della prescrizione di 84 giorni dal 14.02.2020 all'11.5.2020, la prescrizione è maturata in data 2 aprile 2023, quindi dopo la pronunzia della sentenza di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.