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Ordinanza — n. 51115/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by El Kacimi Kamal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in reasoning regarding aggravated assault, but the court found the grounds too generic to meet statutory requirements. Consequently, the specific elements required to identify the grievance were missing, preventing the appellate court from exercising its review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism so that the reviewing judge cannot identify the reliefs raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning specific elements required procedural code violation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KACIMI KAMAL nato il 23/02/1995 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25168/2023 Rilevato che l'imputato El Kacimi Kamal ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia di condanna per il delitto di lesioni aggravate; Rilevato che il motivo unico del ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.