Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation on recidivism and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Juan Carlos Torres Tapullima's appeal against the second-instance conviction for perjury inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to apply recidivism rules and imposed excessive sanctions, but the court found these claims to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific critical analysis and was therefore non-justiciable under established jurisprudence regarding sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, critical reasoning on the legal issues raised by the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES TAPULLIMA JUAN CARLOS nato il 25/06/1977 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25156/2023 Rilevato che l'imputato Torres Tapullima Juan Carlos ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è indeducibile perché 'ondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Precisato che, al di là dell'epigrafe del motivo di ricorso, nessuna argomentazione critica si riferisce specificamente al riconoscimento della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.