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Ordinanza — n. 51112/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing as generic and lacking specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmetovic Rochi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the sentencing was excessive, but the court found the sole ground of appeal generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure and was manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal alleging excessive sentencing is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the grounds for the criticism, as sentencing discretion is exercised in adherence to statutory principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sentencing generic grounds sentencing discretion Code of Criminal Procedure modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ROCHI nato a SASSUOLO il 17/02/1989 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25153/2023 Rilevato che l'imputato Ahmetovic Rochi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 707 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle dirninuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.