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Ordinanza — n. 51110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 455 of the Penal Code, arguing for non-punishability under Article 131-bis and conditional sentence suspension under Article 163. The court rejected these claims because they constituted mere complaints rather than specific legal arguments, merely reiterating facts already dismissed by the appellate court without providing new reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) and Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of complaints or if it is based on grounds that are a mere repetition of those already rejected in the lower instance without providing specific, argumentative criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reiteration of facts conditional sentence suspension non-punishability Court of Cassation procedural admissibility spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 163 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
art. 455 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNESOTTO MARIA GRAZIA nato\a CASTROVILLARI il 22/12/1988 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR.RELLI; RG 25138/2023 Rilevato che l'imputata Maria Grazia Gnesotto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ex art. :163 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5, parr. 4.2. e 4.5. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato, infatti, che la Corte di appello ha spiegato sia perché il fatto non può considerarsi tenue, sia perché l'imputata non è meritevole della sospensione condizionale della pena, con considerazioni idonee a giustificare congruamente il diniego degli istituti di favore, considerazioni che la ricorrente contesta pretendendo una diversa valutazione ma non segnalando vizi motivazionali o errori di diritto che inficino le statuizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 202