Italian Court dismisses appeal regarding public prosecution requirement for minor assault charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Salicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Salicola argued that the crime of assault required a private prosecution (querela) due to the passage of time, but the court found this argument unfounded. The court ruled that the aggravating circumstance of 'frivolous motives' under Article 577 of the Penal Code established the offense as prosecutable ex officio, rendering the private prosecution requirement irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 577 comma 1 n. 4 cod. pen.; Art. 582 comma 2 cod. pen.; The court held that when an aggravating circumstance of frivolous motives is recognized, the crime of personal injury remains prosecutable ex officio, negating the necessity of a private prosecution.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALICOLA PIETRO nato a CATANIA il 23/08/1990 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25135/2023 Rilevato che l'imputato Pietro Salicola ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di cui all'art. 582, 585 cod. pen. in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato perché è stata riconosciuta la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen., che determina ancora oggi la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali (cfr. art. 582, comma 2 in relazione all'art. 585, comma 1, cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.