Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Chaabouni Zied inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for perjury under Article 495 of the Penal Code, arguing a violation of Article 131 bis. The court found the sole ground of appeal generic and indeterminate because it failed to specify the factual or legal elements underlying the criticism, violating the requirements of Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 495 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements upon which the legal criticism is based, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABOUNI ZIED nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25107/2023 Rilevato che l'imputato Chaabouni Zied ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad enunciati teorici e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.