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Ordinanza — n. 51104/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for illegal entry and forgery, claiming the lower court erred on liability. The court rejected this because the appeal was too vague, failing to specify the exact legal errors as required by the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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generic appeal indeterminate grounds Criminal Procedure Code inadmissible appeal specific legal grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
artt. 13 comma 13 d.lgs. n. 286/1998
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYOUMI HANI ABDELHALIM ARDELWAHAB nato il 20/08/2000 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25041/2023 Rilevato che l'imputato Bayoumi Hani Abdelhalim Ardelwahab ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri di condanna per i reati di cui agli artt. 13 comma 13 d.lgs. n. 286/1998 e 495 comma 1 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del reato ascritto al capo A) dell'imputazione ed in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.