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Ordinanza — n. 51102/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 51102/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25024/2023 Rilevato che l'imputato Fabio Di Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo re ha dichiarato Gl('non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di porto ingiustificato di armi di cui al capo C) dell'imputazione (per prescrizione) e ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione per il delitto di minaccia grave;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 51102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.

Parole chiave

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circostanze attenuanti riduzione delle spese giudiziarie spese di difesa motivi di rigore indennizzo del difensore d'ufficio pluralità di motivazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 25024/2023 Rilevato che l'imputato Fabio Di Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo re ha dichiarato Gl('non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di porto ingiustificato di armi di cui al capo C) dell'imputazione (per prescrizione) e ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione per il delitto di minaccia grave;

Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4, par. 3 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare rife -imento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.