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Sentenza — n. 51101/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51101/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Stefano Ippoliti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. contestata al capo b) dell'imputazione e ha rideterminato la pena — per quell'episodio, per un altro fatto di lesioni lievissime e per il reato di minaccia aggravata — in mesi due e giorni quattro di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 583 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 51101/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale ritiro della querela penale lesione al piede azione di contestazione recidiva nell'infrazione azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. pen
L'imputato Stefano Ippoliti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IPPOLITI STEFANO nato a L'AQUILA il 29/02/1968 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BOR.RELLI; RG 25023/2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Stefano Ippoliti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. contestata al capo b) dell'imputazione e ha rideterminato la pena — per quell'episodio, per un altro fatto di lesioni lievissime e per il reato di minaccia aggravata — in mesi due e giorni quattro di reclusione;

2. Va rilevato che i reati sono estinti per remissione di querela. Invero, la persona offesa, in data 19 giugno 2023, presso la Questura di L'Aquila, ha rimesso la querela concernente i reati sub iudice, remissione contestualmente accettata dal ricorrente;

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che i reati sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Da quanto sopra discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023. / Th