Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 51035/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as punishment treatment is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Taiani's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant challenged the sentencing treatment for a crime under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and adequately addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal against a criminal sentence is inadmissible if the challenged punitive treatment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's submissions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility punitive treatment reasoning sufficient motivation requirement Article 73 paragraph 5 Cassa delle ammende costs spese di difesa difesa penale indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28457/23 TAIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIANI LUIGI nato a NAPOLI il 04/04/1985 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28457/23 TAIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04