Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking due to lack of specific grounds and unsupported security measure claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing the court failed to recognize a specific legal category and misapplied recidivism rules. The court rejected these claims, noting the first argument was a generic repetition of previously dismissed complaints, the second lacked specific engagement with the judgment, and the third regarding expulsion security was unsupported by evidence of social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990; Art. 86, d.P.R. 309/1990: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds are generic repetitions of prior disallowed complaints, lack specific engagement with the contested decision, or are manifestly unfounded regarding the necessity of security measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARY RACHID nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28558/23 BARY OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura contenuta nel primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulata in termini generici, è meramente riproduttiva di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l'importanza del dato ponderale, incompatibile con il riconoscimento della "fattispecie lieve", in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, che esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. § 5); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 (applicata a seguito dell'appello proposto dal P.G.) è manifestamente infondato, alla luce della congrua motivazione fornita dalla Corte circa la dimostrata pericolosità sociale dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d