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Ordinanza — n. 51033/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentence as arguments are unsupported by sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51033/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Virgillito Antonio Maria and Virgillito Francesco Maria inadmissible. The appellants challenged the criminal conviction for offenses under Articles 110 and 640 of the Penal Code, arguing against the imposed sentence. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided sufficient and logical reasoning regarding the punitive treatment, rendering the appeals manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the challenged reasoning is manifestly unfounded due to a lack of sufficient or logical motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments sufficient reasoning requirement penal code offenses Corte di Cassazione procedure riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIRGILLITO ANTONINO MARIA nato a CATANIA il 08/07/1964 VIRGILLITO FRANCESCO MARIA nato a CATANIA il 20/06/1961 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28542/23 Virgillito + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica censura relativa al trattamento sanzionatorio (trattandosi di sentenza a seguito di annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena) è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/