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Ordinanza — n. 51031/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigation request lacking specific factual grounds in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51031/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the request for generic mitigating circumstances. The appellant argued for general leniency, but the first-instance court had already explicitly noted the absence of reasons to grant such mitigation in its reasoning. Consequently, the higher court found the appeal's arguments insufficient to overturn the original sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; When a first-instance judgment explicitly states the lack of grounds for generic mitigation, an appeal based solely on a generic request for such mitigation is inadmissible as it fails to demonstrate a new ground for reconsideration.

Parole chiave

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generic mitigation circumstances criminal sentencing reduction inadmissible appeal first instance reasoning Cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28537/23 COLLURA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLURA ANGELO nato a NOTO il 09/07/1987 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28537/23 COLLURA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al motivo attinente la mancata concessione delle attenuanti generiche, che nella sentenza di primo grado si faceva esplicito riferimento -nella parte di motivazione attinente al trattamento sanzionatorio- alla mancanza di ragioni per concederle, di tal che si può ritenere che implicitamente la Corte nel confermare la decisione abbia condiviso tale valutazione, anche alla luce del fatto che la relativa richiesta era enunciata in modo del tutto generico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il