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Ordinanza — n. 51030/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for insufficient reasoning on personal use and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio and Luigi Falzarano inadmissible regarding their challenges to the conviction for drug trafficking. The defendants argued that the lower court failed to adequately evaluate alternative sources of evidence concerning personal use and incorrectly denied generic mitigating circumstances based on recent precedents. The court rejected these claims, ruling that the territorial court's reasoning was logically sound, sufficiently motivated, and correctly applied the law to find the transport incompatible with personal use.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in reasoning regarding factual evaluation or sentencing are inadmissible when the lower court's decision is logically coherent, adequately motivated, and free of fractures.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal defect in reasoning mitigating circumstances personal use defense Corte di Cassazione sentencing review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
28502/23 FALZARANO -l- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALZARANO ANTONIO nato a BENEVENTO il 10/04/1991 FALZARANO LUIGI nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 10/08/1979 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28502/23 FALZARANO -l- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che il motivo di ricorso - comune a entrambi - con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche laddove si evidenzia che il trasporto in luogo pubblico della sostanza stupefacente (pari a 823 dosi) è logicamente incompatibile con il prospettato uso personale;

Ritenuto che la seconda censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che con riguardo allo specifico profilo proposto da Luigi Falzarano, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, là dove ha rappresentato la presenza di svariati e anche assai recenti precedenti (pur non valutati dal Giudice di primo grado ai fini del riconoscimento della recidiva), comunque tali da non consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d