Italian Court dismisses appeal against conviction for disloyal advocacy as inadmissible due to lack of novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for disloyal advocacy, arguing the lower court failed to apply the non-prosecution clause of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments, stating they were not novel but merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary specificity and novelty required for admissibility at the level of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals against convictions for disloyal advocacy are inadmissible if they merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the lower court without presenting novel legal arguments or factual reconstructions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLABUONA ANTONINA VALENTINA nato a ERICE il 27/07/1978 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28429/23 Villabuona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 380 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 25 settembre 2023; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso (e ribaditi con la citata memoria) - attinenti alla configurabilità del reato di patrocinio infedele - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestati attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova;
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 12, laddove si dà atto che la condotta dell'imputata è stata irrispettosa dei doveri professionali tanto da determinare la decadenza dall'azione civile);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso