Ordinanza — n. 51027/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI nato a PALERMO il 15/02/1987 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28410/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analogo delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 1° febbraio 2017 (irrevocabile 1'8 luglio 2020), sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 3-4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 51027/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28410/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analogo delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 1° febbraio 2017 (irrevocabile 1'8 luglio 2020), sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 3-4);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI nato a PALERMO il 15/02/1987 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 28410/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analogo delitto per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 1° febbraio 2017 (irrevocabile 1'8 luglio 2020), sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche (v. pag. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04