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Ordinanza — n. 51026/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for criminal conviction due to lack of specific facts and inadmissible legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to order a psychiatric expert opinion and lacked sufficient witnesses for the crime. The court rejected these claims, noting the absence of concrete evidence supporting reduced capacity and that the witness requirement argument was legally inadmissible in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces already examined criticisms or relies on mere complaints of fact without specific evidence, as the lower court's reasoning was logical and coherent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility psychiatric capacity evidence witness requirement criminal law Court of Cassation Italy procedural exhaustion requirements menomazione psichica incapacità di discernimento perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
28407/23 CAUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
28407/23 CAUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSA GIOVANNI nato a ALTOFONTE il 05/05/1973 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28407/23 CAUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico al mancato espletamento di perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando che non sono stati dedotti elementi specifici e concreti dai quali desumere la diminuita capacità dell'imputato, al di là di mere asserzioni;

Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de